I cosiddetti mercatini di Natale sono assimilabili alle fiere e dunque vietati su tutto il territorio nazionale. E’ quanto si legge sul sito del governo, nell’ambito di una serie di Faq (domande frequenti) sulle misure adottate nell’ultimo Dpcm. E’ possibile raggiungere sia la prima che la seconda casa se si trovano entrambe in un Comune dell’area gialla, mentre se si è in auto con persone non conviventi il guidatore deve trovarsi da solo nella parte anteriore. Il TgCom24 ha rimesso in ordine i vari quesiti. Ecco le indicazioni e le regole da rispettare.
Mercatini di Natale – Le manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale e anche quelle di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, arancione e gialla).
Ok alla seconda casa se in zona gialla, in altre solo se c’è urgenza – Se la seconda casa si trova in un Comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Se ci si trova in zona arancione, l’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro Comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Quest’ultima disposizione vale anche nella zona rossa, dove non figurano specificazioni di orario.
Figli dai nonni solo per ragioni di forza maggiore – Sul sito del governo si legge inoltre che è possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tal caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Senza conviventi in auto, solo il guidatore davanti – L’automobile con persone non conviventi si può usare, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
La passeggiata col cane – E’ possibile poi uscire con il proprio animale da compagnia, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Illustrando la misura dal decreto del 3 novembre, non viene specificato alcun limite di orario.
Le riunioni condominio in presenza sono consentite – E’ inoltre consentito svolgere assemblee condominiali in presenza, ma è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Ok al montaggio di mobili se presi prima delle restrizioni – Si può consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio. Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.