Ribaltata decisione Tar E-R, ‘non incidono sulla didattica
Une sentenza accolta con soddisfazione da monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione espiscopale per la scuola della Cei: “Una sentenza ragionevole ed equilibrata, in cui si è dimostrato di avere buonsenso.
Questa sentenza rispetta in pieno la figura del nostro ordinamento, oltre che la nostra cultura e la nostra tradizione religiosa – spiega Crociata, vescovo di Latina – senza intaccare minimamente né la laicità dello Stato né la libertà di professione della fede”.
La polemica sulle benedizioni, finita anche sul New York Times , nacque dal ricorso presentato da alcuni docenti e genitori dell’istituto comprensivo 20 di Bologna e dal comitato ‘Scuola e costituzione’. In primo grado il tribunale amministrativo aveva accolto le loro ragioni, un anno fa, dicendo che la scuola non poteva essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno. Secondo i giudici il rito, per chi intende praticarlo, “ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso”.
I giudici hanno quindi accostato il rito delle benedizioni pasquali a una qualsiasi attività parascolastica. “Non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali”, si legge, “con i limiti stabiliti in questo caso, un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività ‘parascolastiche’ non aventi alcun nesso con la religione”. “C’è da chiedersi – prosegue la sentenza – come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie e le attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti” ad attività culturali, sportive o ricreative “mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell’orario scolastico”. I giudici aggiungono quindi che “per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”. E’ la stessa Costituzione, nell’articolo 20, si ricorda, a porre “un divieto di trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali”.
Fonte: Ansa/IlFattoQuotidiano
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