Dai testi riportati all’inizio di questo lavoro, testi magisteriali di altissimo livello, appare evidente che chi non crede alla esistenza dell’inferno è eretico. Come si è potuto vedere sopra la Chiesa si è impegnata ad un livello altissimo per affermare che chi muore in peccato mortale è punito con i diavoli nell’inferno.
Benedetto XII, Cost. Benedictus Deus: DS 1002 in cui tra l’altro si afferma;
“Noi inoltre definiamo che, secondo la generale disposizione di Dio, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, subito dopo la loro morte discendono all’inferno dove sono tormentate con supplizi infernali e che non di meno nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno davanti al tribunale di Cristo con i loro corpi, per rendere conto delle loro azioni affinché ciascuno riporti le conseguenze di quanto ha operato con il corpo, sia il bene che il male”
A ulteriore conferma di quanto abbiamo appena detto riportiamo quanto si afferma nel motu proprio di Giovanni Paolo II “Ad tuendam fidem”
“A) Il can. 750 del Codice di Diritto Canonico d’ora in poi avrà due paragrafi, il primo dei quali consisterà del testo del canone vigente e il secondo presenterà un testo nuovo, cosicché nell’insieme il can. 750 suonerà:
Can. 750 – § 1. Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.”
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il canone 751 afferma che sono eretici coloro che negano ostinatamente una verità da tenere per fede divina e cattolica o ostinatamente dubitano su di essa.
Il canone 1364 afferma che per tale peccato è prevista la scomunica latae sententiae
Nella “Nota illustrativa della professio fidei” si dice riguardo alle verità del canone 750 comma 1 più sopra indicato
“5. Con la formula del primo comma: «Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato», si vuole affermare che l’oggetto insegnato è costituito da tutte quelle dottrine di fede divina e cattolica che la Chiesa propone come divinamente e formalmente rivelate e, come tali, irreformabili (11).
Tali dottrine sono contenute nella parola di Dio scritta o trasmessa e vengono definite con un giudizio solenne come verità divinamente rivelate o dal Romano Pontefice quando parla «ex cathedra» o dal Collegio dei Vescovi radunato in concilio, oppure vengono infallibilmente proposte a credere dal magistero ordinario e universale.
Queste dottrine comportano da parte di tutti i fedeli l’assenso di fede teologale. Per tale ragione chi ostinatamente le mettesse in dubbio o le dovesse negare, cadrebbe nella censura di eresia, come indicato dai rispettivi canoni dei Codici canonici.
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11. Esemplificazioni. Senza alcuna intenzione di esaustività o completezza, si possono ricordare, a scopo meramente indicativo, alcuni esempi di dottrine relative ai tre commi sopra esposti (Cfr. Codice di Diritto Canonico, cann. 752; 1371; Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, cann. 599,1436, §2.).Alle verità del primo comma appartengono gli articoli di fede del Credo, i diversi dogmi cristologici( Cfr. DS 301-302.) e mariani (Cfr. DS 2803; 3903); la dottrina dell’istituzione dei sacramenti da parte di Cristo e la loro efficacia quanto alla grazia (Cfr. DS 1601; 1606.); la dottrina della presenza reale e sostanziale di Cristo nell’Eucaristia (Cfr. DS 1636) e la natura sacrificale della celebrazione eucaristica((Cfr. DS 1740; 1743.)); la fondazione della Chiesa per volontà di Cristo(Cfr. DS 3050.); la dottrina sul primato e sull’infallibilità del Romano Pontefice(Cfr. DS 3059-3075.); la dottrina sull’esistenza del peccato originale (Cfr. DS 1510-1515.); la dottrina sull’immortalità dell’anima spirituale e sulla retribuzione immediata dopo la morte ( Cfr. DS 1000-1002 : Benedetto XII, Cost. Benedictus Deus: DS 1002 in cui tra l’altro si afferma; “Noi inoltre definiamo che, secondo la generale disposizione di Dio, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, subito dopo la loro morte discendono all’inferno dove sono tormentate con supplizi infernali e che non di meno nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno davanti al tribunale di Cristo con i loro corpi, per rendere conto delle loro azioni affinché ciascuno riporti le conseguenze di quanto ha operato con il corpo, sia il bene che il male “)
DUNQUE risulta ulteriormente confermato che NEGARE OSTINATAMENTE LA (O DUBITARE OSTINATAMENTE SULLA) ESISTENZA DELL’INFERNO NEL QUALE SONO PUNITI I DEMONI E I DANNATI E’ ERESIA CHE SI OPPONE, COME VISTO, A UNA VERITA’ DI FEDE DIVINA E CATTOLICA sulla base del canone 750 1° comma ; L’ERETICO INCORRE NELLA SCOMUNICA latae sententiae SECONDO IL CANONE 1364.
Conclusione
Carissimo fratello, carissima sorella che hai letto questo testo, il Signore apra il tuo cuore alle verità che hai udito, ti liberi da ogni peccato e ti faccia suo apostolo nel mondo di oggi che, purtroppo, giustifica e conferma, in certo modo, quella terribile frase del Vangelo “Larga è la strada della perdizione e molti la percorrono. Quanto difficile la strada e angusta la porta che conduce alla vita e pochi la trovano” …..
Sii dunque tu un grande apostolo di Cristo Signore per strappare molti dalla strada che porta all’inferno e per condurli alla Vita che è lo stesso Gesù Cristo Signore.
Redazione Papaboys (Fonte christusveritas.altervista.org)