La Regione, oltre a prendere atto dell’ordinanza, che sarà esaminata «nei prossimi giorni con attenzione», ha voluto sottolineare che «il provvedimento, che in termini pratici comporta la fissazione anticipata dell’udienza al Tar per la trattazione nel merito del ricorso, non smentisce quanto sostenuto da Regione Lombardia». Cioè che «la fecondazione eterologa non è compresa nei LEA e dunque non è erogabile a carico del Fondo Sanitario Nazionale». «La Regione – si sottolinea in un comunicato dal Pirellone – difenderà dunque al Tar le sue scelte, fondate su motivazioni di ordine legislativo e non certo ideologico, in attesa delle necessarie determinazioni dello Stato. Se invece nelle prossime settimane verrà approvato il decreto di integrazione nei Lea anche della fecondazione eterologa, Regione Lombardia farà la sua parte».
A presentare i ricorsi che hanno portato all’ordinanza del Consiglio di Stato sono stati l’associazione Sos Infertilità, una società di medici milanese che lavora nella sanità privata e la onlus Medicina democratica. La Lombardia è stata l’unica regione a prevedere il pagamento intero per il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita eterologa, cioè utilizzando il materiale genetico esterno alla coppia (che sia seme maschile o ovuli). I costi variano tra i 1.500 ed i 4.000 euro.
«Non mi stupisce minimamente», ha commentato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin: «Ricordiamo che l’eterologa è stata introdotta in Italia dalla Corte Costituzionale che sollevava la discriminazione e disparità economica tra le coppie che potevano sostenerla all’estero piuttosto che in Italia. Non a caso – ha concluso il ministro – ho inserito l’eterologa nei livelli essenziali di assistenza, a pari livello della fecondazione omologa».
Il Consiglio di Stato «ha emesso l’unica sentenza possibile grazie al lavoro delle associazioni di pazienti e dei colleghi con cui in questi anni abbiamo lavorato per la tutela dei diritti delle persone che vorrebbero avere una famiglia con dei bambini – ha detto l’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’associazione Luca Coscioni – e già la legge 40 ha per anni discriminato le coppie rispetto all’accesso alle tecniche». Per il Consiglio di Stato la scelta di concedere la sospensiva è legata anche ad una questione di tempo: «il pregiudizio lamentato – si legge nella sentenza – non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili». I provvedimenti impugnati, secondo i giudici amministrativi, potevano infatti produrre la perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico, della possibilità di accedere alle tecniche dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo necessario per la definizione del giudizio nel merito.
A cura di Redazione Papaboys fonte: La Stampa
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