, che il Parlamento italiano sta affrontando non senza divisioni, apparentemente è pura quisquilia, questione di dettagli. Non solo: chi la sostiene non esita, mosso da evidente entusiasmo, a definirla emblema di progresso, doveroso passo in avanti che l’Italia, per rimediare ad un non meglio precisato ritardo culturale, deve decidersi a compiere. Parrebbe dunque assurdo anche solo pensare di opporsi ad una simile proposta.
Ad un esame meno superficiale e libero dalla lucente patina dei diritti, che oggi rende automaticamente inattaccabile tutto ciò che avvolge, le cose si rivelano però non solo critiche, ma addirittura inscritte in quella esiziale de-strutturazione dell’istituto familiare che il Legislatore, orientato da un clima culturale favorevole, persegue ormai con sconcertante ed implacabile ostinazione. Del resto è stato apertamente riconosciuto come la proposta depositata in Parlamento – che ne riprende altre, prima fra tutte quella francese, sbocco della «liberazione femminista e liberale
» [1] -, se approvata, avrà sicuro impatto «nell’evoluzione di una visione nuova e diversa della famiglia» [2].Ora, l’assunzione del cognome paterno, pur prevista dall’articolo 262 del Codice civile, non è già più prescrizione inderogabile alla luce della dichiarata non autorizzazione alla stessa in caso di pregiudizio per il minore (si pensi al caso della cattiva reputazione del padre) o allorquando «il minore
» avesse già «maturato una precisa, infungibile identità individuale e sociale per il fatto di essere riconosciuto col cognome della madre nella cerchia sociale in seno alla quale è vissuto» [3]. Ma la proposta di legge delle depositata in Parlamento a firma della filosofa Michela Marzano mira ad andare oltre e non solo prevede espressamente l’accostamento del cognome materno a quello paterno, ma introduce ab origine – questo è il punto – la possibile estromissione del cognome paterno.«Cosa resta ai padri, già privati della patria potestà, se togli loro anche la possibilità di dare il cognome ai figli? Perché un uomo dovrebbe ancora contribuire alla riproduzione? Per la gioia di versare assegni di mantenimento?», ha osservato lo scrittore Camillo Langone [4], riflettendo sulle conseguenze di questa possibile modifica legislativa e mettendo efficacemente in luce l’effetto per nulla paritario bensì apertamente discriminatorio – ai danni del padre – che verrebbe a concretizzarsi ponendo fine all’inevitabilità dell’assegnazione cognome paterno. «La legge sul doppio cognome è una legge di civiltà ed è anche una legge banale, se posso dirlo, perché riprende leggi che ci sono in Francia, appunto, in Spagna, in Germania, in Inghilterra» [5], ha sottolineato la sua già citata proponente.
Tuttavia il suo argomentare, pur scorrevole, risulta palesemente debole, quando non del tutto fallace. Anzitutto perché laddove vige l’osannato regime del doppio cognome esso – anche se l’on. Marzano non lo spiega – risulta spesso basato su una tradizione radicata e del tutto assente nel nostro Paese, in secondo luogo perché il disegno di legge di cui si sta trattando, lasciando massima discrezionalità alla coppia in fatto di attribuzione del cognome, non esclude la possibilità – a dir poco gravissima – che nel medesimo nucleo familiare figli degli stessi genitori possano ritrovarsi con cognomi differenti, scenario che sarebbe profondamente lesivo dell’interesse del minore, che a detta di autorevoli commentatori addirittura sarebbe da considerarsi quale «unico criterio di riferimento» [6].
Senza dimenticare che appare retorico e approssimativo un argomentare che rimandi agli ordinamenti esteri lasciando intendere come le scelte di questi siano, ove simili, certamente buone. E se fosse la scelta del doppio cognome ad avere risvolti critici? Perché trascurare in toto l’ipotesi? E ancora: se davvero s’intende prodigarsi contro le discriminazioni ai danni delle donne italiane, non vi sarebbero altri e più urgenti fronti da considerare, primo fra tutti quello della maternità, che da un lato diviene sovente occasione d’incompatibilità col posto di lavoro e, dall’altro, la stessa legge – rendendo gratuito l’aborto senza però mettere a disposizione aiuti concreti alle donne che non vogliono abortire – sembra avversare? Con queste priorità, ben prima di qualsivoglia discettazione sull’attribuzione del cognome, sarebbe opportuno confrontarsi.
Articolo da >>> giulianoguzzo.com
Note: [1] Mottola M.R. Il diritto al nome, Giuffré, Milano 2012 p. 26; [2] Molteni N. in Preite L. Cognome materno, balletto infinito. Slitta ancora la legge della discordia. «LaStampa.it», 17/7/2014; [3] Cass. 26.5.2006, n. 12641 «Dir. Fam» 2006,4; [4] Langone C. Preghiera, 19 Luglio 2014: «IlFoglio.it»; [5] Marzano M. in Sappino L. Il Pd blocca la legge sul doppio cognome.«Espresso.repubblica.it»,17/7/2014; [6] Tramontano L. (a cura di) Codice Civile spiegato, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 2014, p. 263
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