Il Governo Gentiloni e la legislatura sono giunti all’ultimo atto. Il presidente della Repubblica avvia la procedura per lo scioglimento dellIl Governo Gentiloni e la legislatura sono giunti all’ultimo atto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta intraprendendo gli atti necessari a indire nuove elezioni. Vediamo che cosa accadrà da qui ad allora.
Lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica è l’atto che sancisce (a seguito di una crisi di Governo per cui non s’è trovata una maggioranza alternativa o per scadenza naturale a 5 anni dall’inizio) la fine della legislatura. Il potere di scioglimento delle Camere è attribuito al Presidente della Repubblica dall’art. 88 della Costituzione, con un limite: il Presidente non può scigliere anticipatamente le camere nei sei mesi conclusivi del proprio mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto i in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Una precauzione che serve a evitare che il Presidente possa sciogliere un Parlamento nella speranza di averne uno più favorevole alla sua elezione. Nel caso presente del Governo Gentiloni lo scioglimento è considerato pressoché ordinario, dato che siamo a poche settimane dalla scandenza naturale della legislatura e con essa del Governo in carica.
La procedura prevede che il Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti di Camera e Senato, per un parere obbligatorio ma non vincolante, firmi il decreto di scioglimento delle Camere, atto che viene controfirmato dal Presidente del consiglio. Il decreto apre di fatto il nuovo processo elettorale, dal momento che subito dopo l’audizione dei presidenti di Camera e Senato con il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministri si riunisce per approvare la bozza di Decreto che che fissa la data delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere. Subito dopo la firma del Presidente della Repubblica il presidente del Consiglio in carica sale come si dice al Colle (sede del Quirinale) per controfirmare il decreto di scioglimento. Nella circostanza, normalmente il Presidente della Repubblica chiede al Presidente del Consiglio la disponibilità a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti, mentre le Camere sono ‘prorogate”dalla data della scadenza alla prima riunione delle nuove Camere.
L’articolo 61 della Costituzione prevede che e elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti e che la prima riunione delle nuove Camere abbia luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Questo significa che nel caso di uno scioglimento il 29 dicembre e un voto il 4 marzo, le Camere dovranno essere riunite entro il 23 marzo 2018, giorno in cui nascerebbe la XVIII legislatura.
Non va dimenticato che le elezioni politiche in Italia sono indette per eleggere il nuovo Parlamento. Solo dopo la nomina dei presidenti di Camera e Senato il Presidente della Repubblica aprirà le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. A dispetto di quanto si sente spesso dire in campagna elettorale, gli elettori italiani, infatti, non eleggono direttamente il Presidente del Consiglio che è nominato dal Presidente della Repubblica e inviato alle Camere per il voto di fiducia.e Camere. Ecco che cosa accade da qui al nuovo Governo.
Fonte www.famigliacristiana.it/Elisa Chiari