INDULGENZA PLENARIA
Il Perdono del Carmine
(Da mezzogiorno del 15 luglio alla mezzanotte del 16)
Il Sommo Pontefice Leone XIII in data 16 maggio 1892 concesse all’Ordine Carmelitano, a beneficio di tutta la cristianità, l’insigne privilegio del perdono del Carmine, ossia l’indulgenza plenaria tante volte quante si visiterà – nei debiti modi – una chiesa dove è istituita la confraternita del Carmine per la festa della Madonna del Carmelo e si pregherà secondo l’intenzione dei Sommi Pontefici.
A perpetua memoria
Perché si accresca sempre più la devozione e la pietà dei fedeli verso la Beatissima Vergine del Carmelo, donde possono derivare per le loro anime frutti ubertosi e salutari accondiscendendo benignamente alla pia richiesta del diletto figlio Luigi Maria Galli supremo moderatore dell’Ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, abbiamo stabilito di arricchire le chiese carmelitane di uno speciale privilegio.
Quindi, basandoci sull’onnipotente misericordia di Dio e sull’autorità dei suoi apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli fedeli di ambo i sessi veramente pentiti e nutriti della santa Comunione, i quali visiteranno devotamente qualsiasi chiesa o pubblico oratorio tanto dei frati quanto delle monache, sia calzati che scalzi, di tutto l’ordine Carmelitano, in qualunque luogo esistano, il giorno 16 luglio di ogni anno, giorno nel quale si celebra la festa della Madonna del Monte Carmelo, dai primi vespri alla caduta del sole di tale giorno, ed ivi innalzeranno a Dio pie preci per la concordia dei principi cristiani, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per l’esaltazione della santa madre Chiesa, concediamo misericordiosamente nel Signore che ogni volta faranno questo, altrettante volte acquistino l’indulgenza e la remissione plenaria di tutti i loro peccati, che si possa anche applicare per modo di suffragio alle anime dei fedeli cristiani, che sono passati da questa vita in grazia di Dio”.
Papa Benedetto XV il 6 luglio 1920 estendeva la medesima indulgenza plenaria alle chiese od oratori del Terz’Ordine sia regolare (le congregazioni religiose aggregate o no all’Ordine) che secolare.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) ha costituito un grandissimo avvenimento di rinnovamento e di aggiornamento per tutta la Chiesa e per tutti gli aspetti della sua vita (dottrinale, liturgico, spirituale, disciplinare, organizzativo, ecc…). Anche le norme per l’acquisto delle indulgenze ne sono state coinvolte.
Il Santo Padre, papa Paolo VI, in attuazione dei Decreti Conciliari, il 1° gennaio 1965 promulgava la Costituzione Apostolica dal titolo Indulgentiarum Doctrina, per la quale tutte le indulgenze concesse in passato, venivano temporaneamente sospese fino a una nuova approvazione.
Il 29 giugno 1968 usciva il nuovo Enchiridion delle Indulgenze il quale stabiliva una nuova normativa, più rispondente alle mutate condizioni socio-culturali, per lucrare le indulgenze. Nel marzo precedente era stata comunicata all’Ordine la riconferma della concessione delle indulgenze. In base ad essa, il 16 luglio di ogni anno, dal mezzogiorno del 15 luglio alla mezzanotte del 16 luglio, oppure la domenica stabilita dal Vescovo, antecedente o seguente la festa, nelle chiese od oratori pubblici dell’Ordine si acquista una volta sola l’indulgenza plenaria del perdono del Carmine. Le norme per l’acquisito dell’indulgenza plenaria sono:
n. 1. L’Indulgenza è la remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi.
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n. 3. Le indulgenze… possono sempre essere applicate ai defunti a modo di suffragio.
n. 6. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno.
n. 7. Per acquistare l’indulgenza plenaria è necessario eseguire l’opera indulgenziata (nel nostro caso la visita di una chiesa o di un oratorio dell’Ordine, N.d.R.) e adempiere tre condizioni:
confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale.
n. 8. Le tre condizioni possono essere adempiute otto giorni prima od otto giorni dopo aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l’opera.
n. 10. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando un Padre nostro e un Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.
n. 16. L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre nostro e un Credo.