Categorie: Ethica et Oeconomia

Sai davvero come reagire alla bestemmia e alla blasfemia? Una riflessione e la preghiera di riparazione

Manifestazione contro la blasfemia in un paese Arabo.

QUESTIONE ANCHE DI EDUCAZIONE! La bestemmia o blasfèmia ingiuriosa e triviale, in quanto offensiva del sentimento religioso dei rispettivi fedeli, è punita nelle legislazioni penali vigenti in molti paesi sia teocratici che laici; in questi ultimi, i termini della legge sono stati estesi per tener conto delle sensibilità religiose delle popolazioni immigrate da altri paesi. In alcuni stati, la bestemmia non è un crimine. Nel Regno Unito, precisamente in Inghilterra e Galles i reati di blasfemia sono stati aboliti nel 2008. Il Consiglio d’Europa, per gli stati membri, ha raccomandato che adottino leggi a favore della libertà d’espressione. Nei paesi in cui è in vigore la sharia ed in altre regioni del sud del mondo (come ad esempio il Pakistan), la blasfemia è un reato punibile con la pena di morte. In luogo del reato di blasfemia, o in aggiunta ad esso, alcuni paesi vietano l’incitazione all’odio su base religiosa, il vilipendio della religione o gli “insulti religiosi”. Queste reati si configurano con la citazione in giudizio effettuata da chi si senta offeso nei confronti della propria sensibilità religiosa.

In Italia-. In Italia era prevista dal codice penale come reato, inserita fra le contravvenzioni “concernenti la polizia dei costumi”. La formulazione originaria (del 1930) dell’articolo 724 del codice penale puniva solo l’offesa alla religione cattolica, ma nel tempo maturò la convinzione che tale limitazione fosse lesiva del principio di uguaglianza: si sostenne che per effetto del Concordato del 1984 sarebbe dovuta cadere la denominazione di “religione dello Stato” e con essa la differenziazione fra i diversi credi religiosi. Si iniziò perciò a discutere se prevedere anche l’offesa ad altri credi. Con la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 della Corte Costituzionale si estese la condotta sanzionabile all’offesa alla divinità venerata in ogni credo religioso. La corte sostenne: “si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”. Attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell’articolo 724 (“Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti”) è la seguente: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 […] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti”.

L’oltraggio rivolto alla Madonna o ai santi è stato giudicato non sanzionabile in quanto questi non sono ritenute dalla legge civile “divinità”. Con questa motivazione infatti il 6 novembre 1996 la procura di Avezzano ha prosciolto un imputato al quale era stato contestato il fatto di aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”. Ancora, il 29 luglio 2007, il procuratore capo di Bologna ha presentato richiesta di archiviazione in ordine ad una denuncia per vilipendio a carico di un’associazione gay che aveva allestito, nella stessa città, uno spettacolo considerato offensivo verso la Madonna. Il 13 novembre la richiesta di archiviazione è stata accolta dal GIP del tribunale di Bologna, tuttavia dal mondo cattolico (ma anche da alcuni ambienti liberali) sono arrivate critiche sia all’attuale quadro legislativo, che viene considerato inadeguato, sia al procuratore stesso, che sarebbe stato troppo fiscale nell’applicare la legge. Sostanzialmente la contestata inadeguatezza starebbe nel fatto che il legislatore vorrebbe tutelare la sensibilità religiosa dei credenti, tuttavia le leggi vigenti non permettono di sanzionare la bestemmia rivolta alla Madonna, che è una figura fondamentale del culto cattolico e alla quale il sentimento religioso di molti fedeli è fortemente legato. Ai critici appare inoltre quantomeno strano che, come spiegato anche dal GIP di Bologna, l’articolo 404 del codice penale sanzioni l’oltraggio alla religione mediante vilipendio (anche solo verbale) di cose legate al culto, ma non delle figure (Madonna, santi, profeti ecc.) oggetto del culto stesso. In pratica è sanzionabile un’ingiuria rivolta ad una statua della Madonna, ovvero rivolta ad un simulacro, e non si sanziona invece l’oltraggio alla Madonna in sé, che è il vero oggetto della venerazione dei fedeli. Esiste tuttavia anche un altro fronte di critica all’attuale quadro legislativo sulla bestemmia, completamente diverso dal precedente. Secondo alcuni (ad esempio la UAAR), il reato di bestemmia comprometterebbe la libertà di pensiero e di critica  garantita dalla Costituzione italiana, tuttavia, a questo proposito, in una sentenza della Corte di Cassazione del 27 marzo 1992, sull’articolo 724 si stabilisce che : “… assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, viene sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art.21 ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi”. Le altre “manifestazioni pubbliche di volgarità” comunemente rientranti nel concetto di turpiloquio non sono però oggetto di sanzione amministrativa.



I crimini d’odio-. I crimini generati dall’odio o più semplicemente i crimini dell’odio, dall’inglese “hate crimes”, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone a causa della loro appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell’etnia, della religione, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche. Sul piano giuridico, un crimine dell’odio si presenta come una norma penale che pone in rilievo l’aspetto discriminatorio del gesto violento e vi ricollega un aggravio di pena. Un crimine dell’odio può riguardare tanto la violenza sulle persone quanto quella sui beni legati alla vittima. Anche i cosiddetti “discorsi d’odio”, dall’inglese “hate speeches”, possono considerarsi come crimini dell’odio, pur mantenendo una propria specificità.

In Italia-. La legge n° 205 del 1993, anche detta “Legge Mancino”, persegue l’odio razziale. La legge 25 giugno 1993 n. 205, anche chiamata Legge Mancino, può considerarsi un valido strumento nella lotta ai crimini d’odio. Essa incrimina tanto le violenze quanto l’incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, e coordinandosi con la legge n° 654 del 1975 appronta specifiche e ulteriori sanzioni anche per coloro che partecipano ad associazioni, movimenti o gruppi avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Conclusioni-. Nella società italiana per potersi difendere da vari gruppi di bestemmiatori, e tanto altro, che indisturbati offendono la sensibilità dei credenti e delle persone di buon senso, la legge del  25 giugno 1999, n. 205, sanziona con addebito amministrativo le trasgressioni. La libertà di espressione e di pensiero è importante. Ma ritengo sia altrettanto significativo il rispetto delle idee e posizioni altrui, che non devono per nessun motivo essere fonte di denigrazione o discriminazione. Altrettanto importante è la legge n° 205 del 1993,  detta “Legge Mancino”, contro l’odio e i sentimenti generati da esso. Questa legge, anche se incompleta, può dare un margine di azione molto più ampio. Sui social network, si trovano tante pagine che istigano all’odio della religione in genere, ma anche all’odio verso le persone che praticano la fede. E’ un punto di partenza importante su cui fare leva nelle denuncie. Non basta argomentare sull’offesa ai sentimenti religiosi. Infatti questo tipo di rilievi ha scarsissime conseguenze penali, che si risolvono con un’ammenda amministrativa. Tante persone sono perseguitate da fantomatici gruppi antireligiosi, i quali mettono a rischio con offese terribili la vita dei fedeli. La legge del 1993 n° 205, garantisce la punibilità degli attori. Quando si segnalano le pagine, dunque, è necessario appellarsi alla legge Mancino, facendo rilevare, tramite i post firmati, l’odio che generano e il danno che causano alle istituzioni ed alla persone. Purtroppo però i gestori dei social network, nonostante le segnalazioni, soprattutto quelle che riguardano il “settore religioso”, sono sempre molto lenti a  prendere posizione, per una serie interminabili di motivi, dettati tante volte da una falsa idea di “libertà di espressione”. L’incitamento all’odio religioso, non è libertà di espressione e di pensiero, è solamente fonte di sentimenti negativi contro l’uomo. La civiltà si costruisce nel dialogo, non nella denigrazione e nella minaccia. Con la speranza di vivere tempi migliori, seguiamo sempre la strada della giustizia e della coerenza.



A cura di Ornella Felici

 

Anche se l’articolo contro la bestemmia non ha più valore penale, la foto qui riprodotta ricorda il “buon senso” nei confronti di Dio.

PREGHIERA DI SUA SANTITÀ PIO XII
IN RIPARAZIONE DEL GRANDE PECCATO
DELLA BESTEMMIA*

 

O augustissima Trinità — Padre, Figliolo e Spirito Santo — che, pur da tutta l’eternità in Te e per Te infinitamente felice, ti degni di accettare benignamente l’omaggio che dalla universa creazione s’innalza fino al tuo trono eccelso; distogli, Te ne preghiamo, i tuoi occhi e storna il tuo udito divino da quegli sventurati che, o accecati dalla passione o trasportati da impulso diabolico, iniquamente bestemmiano il tuo nome e quello della purissima Vergine Maria e dei Santi.

Trattieni, o Signore, il braccio della tua giustizia, che potrebbe ridurre al nulla coloro che osano farsi rei di tanta ampietà.

Accetta l’inno di gloria, che incessantemente si leva da tutta la natura: dall’acqua della fonte che scorre limpida e silenziosa, fino agli astri che risplendono e si volgono con giro immenso, mossi dall’Amore, nell’alto dei cieli. Accogli in riparazione il coro di lodi che, come incenso innanzi agli altari, sale da tante anime sante che camminano, senza mai sviarsi, nei sentieri della tua legge e con assidue opere di carità e di penitenza si studiano di placare la tua giustizia offesa; ascolta il canto di tanti spiriti eletti che consacrano la loro vita a celebrare la tua gloria, la lode perenne che in tutte le ore e sotto tutti i cieli ti offre la Chiesa. E fa che un giorno, convertiti a Te i cuori blasfemi, tutte le lingue e tutte le labbra servano ad intonare concordi quaggiù quel cantico che risuona senza fine nei cori degli angeli: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio degli eserciti. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Così sia!

 

PIUS PP. XII
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Guarda i commenti

  • Ciao, stavo curiosando su youtube e mi sono imbattuto in questo
    http://www.youtube.com/watch?v=tuL80JB5c7E
    io non sono esattamente un credente… ma rispetto tutti i religiosi e le loro religioni
    avevo vicino mio figlio di 6 anni che ha sentito tutto… mi ha chiesto: "papà cos'ha detto?"
    purtroppo su youtube devi conoscere i numeri o commi delle leggi, quindi non ho potuto segnalare il video in questione dal titolo già di per se imbarazzante (che io non avevo letto per intero!)
    vedete se potete arginare certi idioti.
    Saluti e W Francesco!!!

  • Invece di fare tanta chiacchiere mi dite che cosa bisogna fare quando si legge una bestemmia sui giornali o su internet? A chi si deve segnalare - e come - l'illecito aamministrativo?

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